
Il caso del terzo mandato
Lucia Manetti
4/14/20252 min read
La legge n. 165/2004 stabilisce la «non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto». Tale legge quadro attua l’art. 122 della Costituzione: «i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta Regionale (…) sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica».
Il vincolo si applica a un incarico monocratico affidato per elezione diretta, un modello presidenziale simile a quello del Presidente USA. Dunque, nel caso in cui il Presidente sia eletto dal Consiglio regionale, il vincolo non sussiste: è il caso della Valle d’Aosta.
La l.r. n. 16 del 2024 della Campania prevedeva che «ai fini dell’applicazione della presente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge», ma è stata dichiarata incostituzionale. Vincenzo De Luca, alla fine del suo secondo mandato, non potrà quindi ricandidarsi alle prossime elezioni, previste per quest’anno.
Ma come ha fatto Luca Zaia a ottenere il terzo mandato? Grazie alla l.r. n. 5/2012, che introduceva, sì, il limite dei due mandati, ma facendolo applicare soltanto agli incarichi attribuiti dopo l’entrata in vigore della stessa, ed essendo Zaia già Presidente, ha potuto essere eletto altre due volte.
Chiuso un caso, se ne apre un altro: la sentenza della Corte non si applica alle Regioni a Statuto speciale, che possono oltrepassare il limite. A cogliere la palla al balzo è il Presidente del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, il quale si appella al precedente del Trentino, dove il Consiglio regionale, con l’approvazione del ddl n.52/2025, ha dato il via libera al terzo mandato di Maurizio Fugatti.
Il limite dei due mandati tutela le istituzioni democratiche o limita l’espressione di volontà dei cittadini? E dovrebbe valere per tutte le Regioni?
Vocabolario:
Legge quadro: detta anche legge cornice, stabilisce i principi che guidano la disciplina di una determinata materia che devono essere rispettati dall’ente chiamato a legiferare, in questo caso le Regioni.
Monocratico: organo amministrativo composto da una sola persona, in capo alla quale sono attribuiti i poteri dello stesso. Un esempio è il Presidente degli Stati Uniti, carica per la quale sono consentiti non più di due mandati.
Valle D’Aosta: ha adottato un modello di tipo parlamentare, è infatti il Consiglio regionale ad eleggere il Presidente e non i cittadini e questo fa sì che non si applichi il vincolo dei due mandati.
Legge regionale: in base all’art. 117 della Costituzione, le Regioni come il Parlamento nazionale hanno potestà legislativa. Non in tutti le materie però (ma soltanto in quelle non attribuite in via esclusiva allo Stato e in parte quelle di competenza concorrente).
Regioni a Statuto speciale: per motivi storici e geografici, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna godono di maggior autonomia amministrativa e legislativa e il loro Statuto è approvato con legge costituzionale.
Le fonti che sono state consultate per scrivere questo articolo: