L'Italia e l'abnorme sviluppo dei decreti legge

Michele Bonanno

3/28/20252 min read

Storicamente, e in maniera peculiare a partire dal nuovo millennio, le fonti primarie del diritto in Italia vivono una complessa problematica, data dall’ “ab-uso” dei decreti legge.

Questo genere di disposizioni è previsto dall’art. 77 della Costituzione, che stabilisce che il Governo può adottare decreti legge “in casi straordinari di necessità e urgenza”, come per eventi calamitosi o per necessità di celarsi da una, talvolta invadente, pubblicizzazione tipica invece del procedimento legislativo ordinario e garanzia del consapevole dibattito democratico.
Il Governo non può dunque legiferare liberamente, è allora il Presidente della Repubblica che in sede di emanazione del decreto effettua un primo controllo generale di costituzionalità.
I decreti legge devono poi essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla loro pubblicazione, altrimenti decadono, portando ad un annullamento ex tunc.
Quando regolarmente convertiti in legge dal Parlamento, questi decreti si trasformano in una fonte novata o convalidata dall’ordinario procedimento legislativo. È possibile che in questa sede vi sia una gamma limitata di emendamenti.

Si contano, in media generica, circa 2-3 decreti legge al mese a partire dal 1996. Quelli convertiti in legge partecipano a circa il 26% di tutte le leggi approvate dal Parlamento nel periodo.

In particolare, dal 2001 al 2021, sono stati adottati ben 380 decreti legge. Di questi, il 63% è stato adottato tra il 2015 e il 2021.

Per quanto riguarda la corrente legislatura, il numero di leggi di conversione ammonta a ben il 50% del totale.

Le patologie della decretazione d’urgenza si manifestano su più aspetti. Il riferimento è agli abusi del presupposto di necessità e urgenza, alla contenutistica normativa eterogenea e alla menomazione della certezza del diritto attraverso la reiterazione. Una delle cause di questa incrinatura del meccanismo deriva dalla lentezza del procedimento legislativo parlamentare, talvolta inconciliabile con le esigenze governative.

Il popolo è davvero sovrano per mezzo del Parlamento? Il procedimento ordinario è troppo lungo e complesso?

Vocabolario:

  • Fonti primarie del diritto = nella gerarchia delle fonti, le regole che sottostanno solo alla Costituzione.

  • Procedimento legislativo ordinario = fasi in cui si approva una legge → iniziativa, discussione e votazione, promulgazione e pubblicazione.

  • Controllo generale di costituzionalità = accertamento del presupposto di necessità e urgenza e del rispetto di altre regole costituzionali.

  • 60 giorni = esponenti del Governo Meloni hanno proposto informalmente di aumentare a 90.

  • Ex tunc = dal latino, significa che si annullano gli effetti giuridici che una norma ha avuto sin dall’inizio.

  • Novata = legge di conversione come fenomeno di novazione, la legge prende il posto del decreto, ora per allora.

  • Convalidata = legge di conversione come convalida alterna del decreto, il quale rimane a sé.

  • Emendamenti = modifiche del testo di legge.

  • Reiterazione = fenomeno per cui il Governo continua a ripresentare un decreto già bocciato dal Parlamento.

Le fonti che sono state consultate per scrivere questo articolo: